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Ordinanza — n. 14336/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of specific grounds and finds no structural abnormality in the dismissal order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint, which failed to specify the grounds for challenging the lower court's decision. The appellant argued the dismissal order was abnormal, but the court found the decision legally sound and procedurally complete. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 595 cod. pen.: An appeal must specify the grounds for the complaint to allow the reviewing judge to exercise their scrutiny; a dismissal order is not structurally abnormal if it lacks no prerequisites and does not halt the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds structural abnormality dismissal order procedural requirements procedura per diffamazione condono delle spese procedurali diritto all'oblio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'abnormità del provvedimento - è indeducibile per genericità perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 595 cod. pen.
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Testo completo

posto da: CALABRESE MARTINA nato a ROMA il 25/03/1992 parte offesa nel procedimento c/ FAGNANI FRANCESCA nato a ROMA il 25/11/1976 DAMILANO MARCO nato a ROMA il 25/10/1968 avverso l'ordinanza del 18/10/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Martina Calabrese ricorre avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, che ha archiviato il procedimento promosso dall'odierna ricorrente nei confronti di Francesca Fagnani e Marco Damilano per il reato di cui all'at. 595 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'abnormità del provvedimento - è indeducibile per genericità perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che il motivo è, comunque, manifestamente infondato, in quanto l'atto impugnato è espressione di un potere esplicitamente riconosciuto dal nostro ordinamento e non è stato emesso in carenza, in concreto, dei relativi presupposti applicativi (e, quindi, difetta l'abnormità strutturale) e, sotto il profilo funzionale, non determina alcuna stasi del processo, né l'impossibilità di proseguirlo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M