Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error due to special mitigating circumstance outweighing aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to lack of interest and manifestly unfounded arguments. The appellant challenged the reduced sentence, arguing the special mitigating circumstance under Article 416-bis.1 of the Penal Code was incorrectly balanced against aggravating factors. The court upheld the lower court's finding that the special mitigation prevailed, resulting in a legally correct sentence calculation based on the statutory maximum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen. — An appeal challenging a sentence reduction based on the balance between a special mitigating circumstance and an aggravating circumstance is inadmissible if the lower court correctly applied the statutory maximum and the mitigation was found to prevail.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CHISARI SALVATORE nato a CATANIA 1114/08/1982 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Salvatore Chisari ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, che - giudicando in sede di rinvio - ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti (per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 n. 4, 416-bis.1 cod. pen.) riducendo la pena ad anni cinque e mesi due di reclusione; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'erronea determinazione della pena - è indeducibile per difetto di interesse, nella parte in cui invoca un differente regime di bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendo comunque stata ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti contestate, ed è manifestamente infondata quanto alla determinazione della pena da irrogare per il delitto tentato ed è manifestamente infondato quanto alla concreta determinazione della pena, in quanto, riconoscendo la circostanza attenuante ad effetto speciale prevalente sull'unica aggravante contestata, la determinazione della pena, per il tentativo, è stata correttamente effettuata sul massimo edittale di 21 anni, per poi applicare una diminuzione di più di un terzo (ai sensi dell'art. 56 cod. pen.) e giungere, in ragione della prevalenza dell'attenuante speciale, alla pena di anni 7 di reclusione, quale pena base per il reato di tentato omicidio, aumentata (per la continuazione interna) ad anni sette e mesi sei e, per la continuazione esterna (con il solo concorso nel reato di porto illegale di due pistole), ad anni sette e mesi nove di reclusione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M