Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity in grounds regarding aggravated theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal violated procedural rules by rejecting the appeal for lacking specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the appellate court correctly found the appeal inadmissible because the arguments failed to specifically address the reasons given in the first-instance judgment regarding aggravated circumstances and mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.; The Court of Appeal may declare an appeal inadmissible even when grounds lack extrinsic specificity if they are not correlated to the reasons set forth in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SACCHETTINO CRISTOFARO (CUI 01G2HX7) nato a NAPOLI il 24/04/1967 avverso l'ordinanza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Cristofaro Sacchettino ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Bologna con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bologna per il reato di furto pluriaggravato aggravato; - che l'unico motivo di ricorso - a mezzo del quale si deduce violazione dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, in quanto il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione anche quando i motivi difettino di specificità estrinseca, ossia quando non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005) e la Corte d'appello ha fondato il giudizio di inammissibilità, appunto sull'omesso confronto con le plurime ed analitiche ragioni indicate in primo grado a sostegno del giudizio di responsabilità (fondato sulle chiamate in correità del fratello Ciro, debitamente riscontrata), della ritenuta sussistenza dell'aggravante delle persone riunite (alla luce dell'attiva partecipazione di tutti) e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (l'assenza di elementi positivamente valutabili a fronte, a fronte di tutti gli elementi fattuali in precedenza indicati); - che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
PQM D P.Q.M