Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction regarding shoplifting aggravation and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for the removal of the violence aggravation and the application of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments infounded. The court ruled that removing anti-theft equipment transforms the merchandise, constituting violence, and that the lower court's denial of mitigation was logically sound based on the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.; Art. 62 c.p.p.: In theft cases, removing anti-theft equipment constitutes violence on things, and generic mitigating circumstances are denied if the defendant shows no repentance and confession was irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PE nato a NAPOLI il 26/07/1975 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Giuseppe Fiorillo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i plurimi furti pluriaggravati contestati nei capi d'imputazione; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, poiché tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (Sez. 7, ordinanza n. 2067/2022, Rv. 283971); - che il secondo motivo di ricorso - che deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è indeducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione e i giudici di merito hanno evidenziato 1) che le dichiarazioni di natura confessoria non hanno contribuito in alcun modo alla ricostruzione dei fatti, già consentita attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza, 2) che il comportamento dell'imputato non è stato animato da alcuno spirito di resipiscenza, 3) che irrilevante è la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato (si vedano pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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