Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14331/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14331/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14331/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: FATTORI GIAN PAOLO nato a SOAVE il 31/01/1969 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e - che Gian Paolo Fattori ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che — giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte - ha riformato l'originaria condanna (per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale) pronunciata nei suoi confronti, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato; - che l'unico motivo di ricorso - cha lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è indeducibile perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale fa riferimento al valore elevato dei beni distratti, alle modalità della condotta distrattiva); - che, nella concreta rideterminazione operata in appello, non emerge alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la sentenza impugnata ha diminuito l'aumento per la circostanza aggravante della particolare gravità tenendo conto della intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14331/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale fa riferimento al valore elevato dei beni distratti, alle modalità della condotta distrattiva); - che, nella concreta rideterminazione operata in appello, non emerge alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la sentenza impugnata ha diminuito l'aumento per la circostanza aggravante della particolare gravità tenendo conto della intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta esecuzione della pena detentiva sostitutiva reiterazione di reati penali falsificazione di monete revisione della sentenza penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: FATTORI GIAN PAOLO nato a SOAVE il 31/01/1969 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gian Paolo Fattori ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che — giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte - ha riformato l'originaria condanna (per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale) pronunciata nei suoi confronti, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato; - che l'unico motivo di ricorso - cha lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio - è indeducibile perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte territoriale fa riferimento al valore elevato dei beni distratti, alle modalità della condotta distrattiva); - che, nella concreta rideterminazione operata in appello, non emerge alcuna violazione del divieto di reformatio in peius, dal momento che la sentenza impugnata ha diminuito l'aumento per la circostanza aggravante della particolare gravità tenendo conto della intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta preferenziale; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Di P.Q.M