Italian Court dismisses appeals against sentencing for theft and fraud, citing lack of specific non-prosecution request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that the lower court failed to properly weigh mitigating factors against aggravating circumstances and ignored a potential non-prosecution ground under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the sentencing judgment was sufficiently motivated regarding the defendants' criminal history and that the non-prosecution defense lacked the specific requirements mandated by procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen. Appeals regarding sentencing are inadmissible if the defense fails to specifically request the application of a non-prosecution cause or fails to articulate the requisite elements of a potential defense in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: D'ARIENZO DANIEL nato a COSENZA il 25/12/1980 BEVILACQUA DAVIDE nato a LAMEZIA TERME il 13/08/1998 AMATO COSIMO DAMIANO nato a LAMEZIA TERME il 29/11/2004 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Daniel D'Arienzo, Davide Bevilacqua, Damiano Cosimo Amato ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del Bevilacqua (per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen.) e ha, poi, parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti del D'Arienzo e del Damiano (entrambi per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. e il solo D'Arienzo anche per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 337 cod. pen.), rideterminando la pena inflitta al D'Arienzo in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e novanta euro di multa e quella inflitta al Damiano in mesi due e giorni venti di reclusione e settantadue euro di multa, con prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti; - che l'unico motivo del ricorso presentato dal Bevilacqua e il secondo motivo del ricorso presentato da D'Arienzo e dall'Amato - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio inflitto per non aver riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e non aver quantificato la pena irrogata nel minimo edittale - è indeducibíle in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e alla pericolosità dell'imputato (alla luce della significativa biografia criminale) in termini coerenti rispetto alla concreta quantificazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi:
Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800) e ove si consideri che per costante giurisprudenza le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - che il primo motivo dei ricorsi presentati dal D'Arienzo e dall'Amato - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto, a prescindere dalla circostanza che non risulta specifica richiesta di applicazione della detta causa di non punibilità (e tanto esclude, di per sé, la possibilità di censurarne l'omissione in questa sede), è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., non avendo la difesa indicato gli 2elementi che sono alla base della prospettazione difensiva, formulata in termini solo potenziali; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M