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Ordinanza — n. 14325/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and merely reproducing territorial court's reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14325/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the maximum application of generic mitigating circumstances, but the court found the grounds generic and a mere reproduction of the lower court's already reasoned rejection. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and failed to provide new arguments distinct from the territorial court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds that merely reproduce the reasoning of the lower court without presenting new or distinct arguments.

Parole chiave

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generic appeal grounds reproductive reasoning inadmissible appeal mitigating circumstances court costs and fine attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

ALIAS BEN AMOR YASSINE nato il 10/12/1987 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Benamor Yassin, alias Ben Amor Yassine, avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M