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Ordinanza — n. 14324/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the admissibility of a ground based on factual grievances regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected this because the lower court had already thoroughly examined and dismissed these factual points with correct legal reasoning, leaving no room for further review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies solely on mere factual complaints that are merely reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the territorial court with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints reproductive criticism sentencing treatment generic mitigating circumstances court costs award Italian criminal procedure commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

posto da: TROBIANI ALESSIO nato a ROMA il 09/10/1977 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Trobiani Alessio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore, Avv. Michela Pascuzzi, con la quale ha insistito per l'ammissibilità del motivo dedotto e per l'assegnazione del ricorso ad altra Sezione; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda la quinta pagina della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M