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Ordinanza — n. 14323/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reproducing already rejected non-punishment grounds under Art. 393-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14323/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant, Zhu Ian, sought to challenge a lower court's denial of a non-punishment cause under Article 393-bis of the Penal Code. The court ruled that the arguments presented were merely a reproduction of previously rejected legal grounds without new substance, thus failing to meet admissibility requirements.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already adequately examined and rejected by the territorial court, as the appellant has not provided new arguments to challenge the decision's validity.

Parole chiave

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non-punishment cause Art. 393-bis Penal Code inadmissible appeal reproductive grounds procedural costs Cassation admissibility Zhu Ian censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 393-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

l 29/07/1987 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Zhu Ian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2), la cui tenuta non appare in alcun modo compromessa dalla sentenza prodotta dal ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M