Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14321/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as groundless regarding generic mitigating circumstances and sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14321/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a manifestly unfounded ground. The territorial court had adequately argued against generic mitigating circumstances and determined the sanction based on the statutory minimum. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, as the lower court has sufficiently reasoned its decision on the denial of mitigating circumstances and the calculation of the sanction starting from the statutory minimum.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal generic mitigating circumstances statutory minimum sanction procedural costs award inadmissibility ruling condono delle spese procedurali attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: BOCCADAMO VITO nato a FROSINONE il 19/01/1999 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Boccadamo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, calcolato, peraltro, partendo dal minimo edittale; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M