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Ordinanza — n. 14319/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and lack of confiscation request in criminal liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14319/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first and fourth grounds generic and merely repetitive of arguments already rejected by the lower court regarding criminal liability. Additionally, the second and third grounds were deemed eccentric because the lower courts never ordered the confiscation of money, rendering those arguments irrelevant to the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific and not generic; grounds must relate to actual orders made by the lower court, such as confiscation, and cannot merely reproduce previous rejections of liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments confiscation order procedural costs criminal liability Cassation appeal motivi validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

posto da: PISTILLO GIOVANNI nato a BARLETTA il 04/09/2000 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Pistillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo e il quarto motivo sono generici, versato in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla responsabilità per i reati ascritti, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4, nonché, trattandosi, di doppia conforme su tali punti, le pagine da 3 a 11 della sentenza di primo grado); ii) il secondo e terzo motivo appaiono eccentrici rispetto al tenore delle decisioni di merito, nessuna delle quali ha disposto la confisca del denaro; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M