Criminal appeal dismissed de plano for inadmissibility due to non-authorized grounds under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant, Alessandro Sorrentino, challenged a conviction for a specific crime but relied on grounds not permitted by law. The court ruled that the appeal must be rejected because the cited reasons fall outside the limited exceptions for admissibility established by the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be declared inadmissible de plano if the grounds raised are not among those strictly enumerated in the law for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
posto da: SORRENTINO ALESSANDRO nato a NAPOLI il 07/08/1985 avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;OSSERVA Rilevato che Alessandro Sorrentino ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M