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Ordinanza — n. 14317/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription claim due to failure to account for statutory suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for the expiration of the statute of limitations for a crime committed in 2017, but the court found her argument manifestly unfounded. The court ruled that the appellant failed to consider the mandatory one-year and six-month suspension of the prescription period applicable to the offense.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; The statute of limitations for criminal offenses is suspended for a maximum of one year and six months when specific conditions are met, and failure to account for this suspension renders an appeal based on expiration inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription suspension period inadmissible appeal procedural costs ritardo ingiustificato dell'azione penale sospensione di pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la ricorrente omette di considerare che ai fini del calcolo della prescrizione del reato per cui si procede (commesso il 26/10/2017) si applica la sospensione del corso della prescrizione per la durata massima di anni uno e mesi sei, di cui all'art. 159 cod.
Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr.
art. 159 cod. pen
i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la ricorrente omette di considerare che ai fini del calcolo della prescrizione del reato per cui si procede (commesso il 26/10/2017) si applica la sospensione del corso della prescrizione per la durata massima di anni uno e mesi sei, di cui all'art. 159 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

A nato a MESSINA il 02/05/1977 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Letteria Maugeri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore, Avv. Giovanni Mannuccia, in cui la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, illustrando ulteriormente l'eccezione di prescrizione dedotta con il primo motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la ricorrente omette di considerare che ai fini del calcolo della prescrizione del reato per cui si procede (commesso il 26/10/2017) si applica la sospensione del corso della prescrizione per la durata massima di anni uno e mesi sei, di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); considerando detto periodo, pertanto, la prescrizione del reato maturerà il 25/10/2026; ii) il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità della ricorrente e alla insussistenza di elementi che consentano di ravvisare la particolare tenuità del fatto, escludendo la rilevanza della sola incensuratezza dell'imputata (cfr. i punti 2.1. e 2.2.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P P.Q.M