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Ordinanza — n. 14316/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints without legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14316/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual grievances rather than legal arguments. The appellant, Calabrese Nunzio Stefano, challenged a second-instance judgment from Messina, while his lawyer argued for the appeal's transmission to the President. The court rejected this, ruling that mere complaints about facts do not constitute a valid ground for review, thereby ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is based exclusively on mere factual complaints without raising any legal issue or argument.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints procedural dismissal Corte di Cassazione art. 360 c.p.c. motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

posto da: CALABRESE NUNZIO STEFANO nato a MESSINA il 02/09/1968 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Calabrese Nunzio Stefano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, Avv. Vincenzo Amato, con la quale ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e la sua trasmissione al Presidente della Corte per i provvedimenti conseguenziali; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M