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Ordinanza — n. 14315/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and merely reproduces lower court's reasoning on criminal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14315/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reproduced the lower court's reasoning. The appellant challenged the criminal qualification, the existence of the alleged crime, and specific statutory defenses already thoroughly examined by the appellate court. The court rejected the appeal, ruling that the arguments lacked novelty and were insufficient to warrant a new review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce the reasoning of the lower court without presenting new arguments or legal assessments.

Parole chiave

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generic appeal grounds reproductive arguments inadmissibility criminal qualification Supreme Court review reati contro la pubblica autorità reati qualificati contro gli stupefacenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
pen., delle circostanze attenuanti generiche e della scriminante di cui all'art. 393-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 393-bis cod. pen
pen., delle circostanze attenuanti generiche e della scriminante di cui all'art. 393-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

posto da: PORCARIU COSTEL OVIDIU nato il 09/04/1980 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Porcariu Costei Ovidiu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, alla configurabilità del reato ascritto, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M