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Ordinanza — n. 14312/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere complaints lacking specific legal errors regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14312/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued against a denial of a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4 of the Penal Code, but the court found the arguments to be generic complaints rather than specific legal errors. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for judicial review of factual assessments.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Appeals based on mere complaints regarding factual evaluations without specific identification of legal or procedural errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstance factual assessment judicial review court costs penal code legal error motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

O nato a ORIOLO ROMANO il 04/09/1971 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuliani Claudio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito; ii) il secondo motivo è generico, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (si veda la quinta pagina della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.M