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Ordinanza — n. 14310/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and prior rejection of substantive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14310/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely reproduced arguments already rejected by the lower court. The appellant argued for annulment based on procedural delays, joint liability, and a specific non-punishability cause, which the first instance had thoroughly examined and dismissed. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, ruling that the appeal lacked novelty and merit.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower court without new elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments prior rejection procedural economy tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

posto da: SCIOTA VITO nato a TRICARICO il 23/08/1976 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Sciota avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, Avv. Donato Carlucci, con la quale insiste per l'annullamento della sentenza impugnata; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla tardività della querela, al ravvisato concorso nel reato e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 e 5 della sentenza impugnata nonché, trattandosi di una doppia conforme, le pagine da 4 a 11 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q. P.Q.MIl Consigliere—e tensore Il Presidepte Deborar: ione Anna cscuolo DEPOS ;TATA Wi C 20 2026 fib