Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific and unfounded grounds regarding probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were specific yet manifestly unfounded. The appellant challenged a second-instance decision denying probation based on a negative prognostic assessment of his conduct and lack of legitimate income. The court upheld the lower court's judgment, emphasizing that the denial was not illogical and thus the appeal failed to meet admissibility standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific but manifestly unfounded, particularly when the lower court's denial of probation relies on a negative prognostic judgment regarding the defendant's conduct and financial capacity without logical flaw.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: PERITO GIUSEPPE nato a CASALBORE il 24/11/1968 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Perito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico e manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha negato la sostituzione della pena detentiva sulla base di un giudizio prognostico negativo, ancorato alle modalità della condotta e alla negativa personalità dell'imputato (pregiudicato e privo di fonti lecito di reddito), in merito alla funzione rieducativa e alla capacità del ricorrente di pagare la pena pecuniaria o di rispettare le prescrizioni del lavoro di pubblica utilita; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
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