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Ordinanza — n. 14305/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14305/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic grounds that merely reproduced the lower court's reasoning without new legal analysis. The appellant argued regarding the constitution of the crime of resistance and the denial of a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected these claims, noting that the territorial court had already adequately evaluated the arguments and correctly determined that a mitigating circumstance requires the harm caused to be trivial in both economic value and actual consequences to the victim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, n. 4 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds that are merely reproductive of the lower court's reasoning, as the court must provide specific legal arguments rather than re-litigating already decided facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds reproductive reasoning mitigating circumstance criminal procedure Article 62 Penal Code resistance crime pregiudizio irreparabile

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280615
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Testo completo

nato il 31/05/1991 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Shahini Anxhelo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato di resistenza e al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano la sesta e la settima pagina della sentenza); ritenuto, in particolare, quanto alla invocata attenuante, che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la sua concessione presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di, Rv. 280615); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M