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Ordinanza — n. 14304/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and lacking interest due to inadmissible lower court grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the first, third, and fourth grounds were generic and merely reproduced arguments already rejected by the territorial court. The appellant argued for a change in the nature of the assault and the application of specific mitigating circumstances, but the court found these claims unsupported by concrete interest. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and fines for filing a baseless petition.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Appeals based on generic, refuting, or merely reproducing grounds of censure regarding inadmissible lower court requests are inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of interest reproducing censure procedural costs mitigating circumstances provocation defense risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 590 cod. pen.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
pen.), ii) il secondo motivo non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente stante l'inammissibilità originaria della doglianza, genericamente formulata nell'atto di appello, avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 590 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli
Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri
281377); in tal caso, dunque, stante l'inammissibilità originaria dell'istanza, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv.
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
263980) e da ciò consegue, inoltre, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv.
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

IPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio D'Antoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni trasmesse dal difensore, Avv. Todorova, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici, confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il reato di lesioni, alla riqualificazione di tale reato nella corrispondente fattispecie colposa, al trattamento sanzionatorio e al diniego della sospensione condizionale della pena, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 4, 5 e 6 da cui è possibile desumere, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito, la natura dolosa delle lesioni cagionate agli operanti e l'implicito rigetto della doglianza 'relativa alla riqualificazione di tale reato in quello di cui all'art. 590 cod. pen.), ii) il secondo motivo non è sorretto da un concreto interesse del ricorrente stante l'inammissibilità originaria della doglianza, genericamente formulata nell'atto di appello, avente ad oggetto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., dovendosi, al riguardo, ribadire che ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate, come sembrerebbe pretendere il ricorrente, con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377); in tal caso, dunque, stante l'inammissibilità originaria dell'istanza, il suo mancato esame da parte della Corte di appello non può comportare l'annullamento della sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980) e da ciò consegue, inoltre, l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281;

Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M