Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal reasoning and precise article references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Biberovic Fikret inadmissible due to insufficient legal reasoning. The appellant failed to provide specific legal grounds or precise references to the contested lower court's decision, merely citing general jurisprudential maxims. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine for the lack of diligence in formulating the cause of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic legal arguments without precise enumeration of the legal reasons justifying the appeal and corresponding references to the motivation of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BIBEROVIC FIKRET nato il 24/02/1991 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;k letto il ricorso proposto nell'interesse di Biberovic Fikret avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, al netto della mera trascrizione di massime giurisprudenziali, risulta generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dic P.Q.M