Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14299/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal reasoning and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14299/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the petitioner. The petitioner, Pietro Pangrazi, challenged a Rome Court of Appeal decision without providing specific legal arguments or referencing the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because the grounds were too vague and failed to meet the requirement for precise legal justification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds lacking specific legal reasoning and references to the lower court's motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning procedural defect Corte di Cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: PANGRAZI PIETRO nato a ROMA il 09/03/1982 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Pangrazi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, motivazione che, in ogni caso appare congrua e immune da vizi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M