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Ordinanza — n. 14295/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to prove probation suitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14295/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for probation but failed to provide specific evidence regarding their ability to comply with conditions. The court rejected these claims as generic and unsupported by the appellant's lifestyle and criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: An appeal against a probation denial is inadmissible if the grounds are merely generic or if the appellant fails to substantiate their request with specific evidence regarding their capacity to fulfill probation requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial appeal inadmissible appeal specific evidence burden generic censure rejection criminal probation suitability esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 640 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792
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Testo completo

posto da: HAMIDOVIC DUMAN nato il 24/02/1979 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamidovic Duman avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo ha un contenuto meramente confutativo, limitandosi a generiche censure sul trattamento sanzionatorio, inidonee a evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione (si veda pagina 2); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva sia per la aspecificità dell'istanza (cfr. Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 che, in motivazione, ha affermato che l'appellante ha l'onere di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta) che in ragione della prognosi negativa, ancorata allo stile di vita del ricorrente (disoccupato, privo di fonti lecite di reddito, con problematiche di tossicomania e già condannato per violazione del divieto di reingresso nel territorio italiano) in merito alla capacità di adempimento della pena pecuniaria o di rispetto delle altre prescrizioni; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M