Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded ground regarding the timing of the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Raso inadmissible because the ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued against a specific finding regarding the timing of the crime, but the court reaffirmed that presumptive evidence is sufficient unless rigorously contradicted. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the frivolous nature of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 cod. pen.; The moment consummating the crime under Article 334 of the Penal Code may be presumed coincident with the time of discovery based on circumstantial evidence, unless the existence of situations capable of refuting this evaluation is rigorously proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RASO MARIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 02/01/1964 avverso la sentenza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di CROTONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Raso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria del difensore, Avv. Vincenzo Girasole, con la quale il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, dovendosi ribadire che, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, il momento consumativo del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. può essere ritenuto, anche sulla base di elementi indiziari, coincidente con quello dell'accertamento, salvo che venga rigorosamente provata l'esistenza di situazioni idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto (Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Parisi, Rv. 275030); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. P.Q.M