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Ordinanza — n. 14291/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14291/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground infounded because the translation was already arranged, shifting the burden to the appellant to request permission to leave detention. Subsequent grounds were rejected as they merely reproduced arguments already properly examined and dismissed by the lower court. Consequently, the appeal failed to introduce new facts or legal distinctions warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lack new facts, or merely reproduce arguments already adequately examined by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds procedural burden reproduction of arguments procedural costs detention leave translation arrangement sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 36384 del 25/06/2014, Rv. 260620
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

RGIO nato a MILANO il 12/05/2000 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Di Leonardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore, Avv. Marco Ballabio, con la quale ha insistito per l'ammissibilità dei motivi dedotti; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, risulta dagli atti che era stata disposta la traduzione dell'imputato affinché potesse presenziare all'udienza del 21/5/2024; la sopravvenuta concessione del regime della detenzione domiciliare comportava, dunque, per l'imputato l'onere di richiedere l'autorizzazione, al magistrato di sorveglianza, ad allontanarsi dal luogo di detenzione per tale finalità (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 36384 del 25/06/2014, Rv. 260620); ii) il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato non risultando alcuna difformità tra il fatto contestato e la sentenza; iii) il terzo, quarto, quinto e sesto motivo sono confutativi e meramente riproduttivi di profili di censura (in ordine al giudizio di responsabilità, all'attendibilità dei testimoni, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 9); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M