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Ordinanza — n. 14290/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and incorrect application of new procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14290/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Paolo Pisani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds were manifestly unfounded and generic, noting that the territorial court correctly rejected the nullity objection based on the specific procedural rules applicable at the time of the appeal. Consequently, the court ruled that the new forty-day appearance term under Article 601 of the Code of Criminal Procedure does not apply retroactively to appeals filed before July 1, 2024.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; The extension of the forty-day appearance term in appellate proceedings applies only to appeals filed on or after July 1, 2024, and cannot be invoked retroactively to challenge procedural nullities.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds procedural time limits retroactive application appeal nullity objection court costs and fine Code of Criminal Procedure termine di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095
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Testo completo

to a GENOVA il 25/06/1962 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Pisani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e generico, avendo la Corte territoriale legittimamente rigettato l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello in ragione della diversa disciplina processuale applicabile al momento di presentazione dell'appello proposto dal ricorrente; ritenuto, infatti, che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M