Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal, ordering costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense counsel voluntarily withdrew the lawsuit on November 27, 2025. The appellant, Mariano Sanna, had challenged a second-instance judgment from the Court of Appeal in Sassari, but the withdrawal was deemed a voluntary act attributable to the client. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine of three thousand euros, citing the principle that voluntary withdrawal constitutes fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d); Art. 616 cod. proc. pen.: A voluntary withdrawal of an appeal renders it inadmissible, obligating the appellant to bear procedural costs and a monetary fine as a consequence of their own fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SANNA MARIANO nato a ALGHERO il 29/03/1993 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;e letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariano Sanna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che con atto trasmesso il 27 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue, comunque, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373;
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).
P.Q.M.
Dic P.Q.M