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Ordinanza — n. 14278/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic dissent without new legal arguments or facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14278/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated previous arguments without presenting new grounds. The appellant challenged a lower court's decision regarding recidivism and sentencing but failed to offer substantive legal development. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine for the frivolous nature of the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a generic expression of dissent against the lower court's decision without advancing new legal arguments or facts that were not previously examined.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic dissent inadmissible appeal reiteration of arguments procedural costs Cassazione ordinanza new grounds required frivolous litigation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

posto da: LIGNITE ROSARIO nato a GELA il 15/10/1993 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Lignite avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi in cui si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto alla sentenza impugnata, reiterando i medesimi profili di censura, in merito alla mancata esclusione della recidiva, al bilanciamento tra le circostanze e alla omessa applicazione della pena sostitutiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M