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Ordinanza — n. 14171/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drunk driving conviction where prosecution met burden of proof for breathalyzer calibration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14171/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appellant's cassation appeal against a conviction for driving under the influence. The appellant argued that the prosecution failed to prove the breathalyzer's homologation and periodic verification, but the court found this objection manifestly unfounded. The decision rests on the principle that the public prosecutor must only prove the instrument's regularity if the defendant provides specific evidence challenging it, which the appellant did not do.

Regesto Legislator

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Art. 379 reg. esec. cod. strada; Art. 616 cod. proc. pen.: The public prosecutor bears the burden of proving the homologation and periodic verification of the breathalyzer only when the defendant presents specific elements contesting such compliance; generic allegations without specific evidence do not shift this burden.

Parole chiave

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driving under influence breathalyzer homologation burden of proof periodic verification cassation appeal alcohol concentration procedural burden guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 379 reg. esec. cod. strada
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 186, comma 1, lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Art. 593, comma 3, cod.proc.pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti
Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin
Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv.
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Testo completo

posto da: GIACOMAZZI MARCO nato a MANTOVA il 12/10/1988 avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di MANTOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Marco Giacomazzi ha proposto appello - poi riqualificato come ricorso per cassazione dalla Corte territoriale in relazione all'art.593, comma 3, cod.proc.pen. - avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 1, lett.c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, attinente alla concreta sussistenza dell'accertato tasso alcolemico, è manifestamente infondato. La contestazione inerente alla valutazione compiuta dagli operanti di P.G. in sede di verbale è estrinsecamente aspecifica, in quanto la pronuncia di condanna è stata fondata unicamente sull'accertamento compiuto mediante l'apparecchio etilometrico.

Quanto alla contestazione inerente alla mancata prova della omologazione e certificazione inerente alla regolarità dell'apparecchio misuratore, la stessa è manifestamente infondata atteso la sentenza impugnata è in linea con la più recente giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500;

Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828); onere non adempiuto nel caso di specie, in cui l'imputato si è limitato a contestare genericamente l'assenza delle verifiche e dell'omologazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 2 P.Q.M