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Ordinanza — n. 14170/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as merely reiterative, upholding conviction for drug trafficking based on narcotest and minimal quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Abdelghani Jarmouni against his conviction for drug trafficking. The appellant argued the evidence was insufficient, but the court ruled the appeal merely reiterated arguments already presented in the second instance. Consequently, the conviction stands, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal that merely reiterates arguments already advanced in the appeal judgment is inadmissible, and a conviction based on a narcotest and the minimal quantity of seized drugs remains valid if the lower court provided adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reiterative drug trafficking conviction narcotest evidence procedural costs inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per stupefacenti traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Difatti, in relazione alla contestazione attinente all'effettiva natura drogante della sostanza in sequestro, ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio
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Testo completo

da: JARMOUNI ABDELGHANI nato il 24/08/2000 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Abdelghani Jarmouni ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente alla contestazione della responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Difatti, in relazione alla contestazione attinente all'effettiva natura drogante della sostanza in sequestro, ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942-02); nel caso di specie, pur non ritenendosi elemento sufficiente il solo dato della scelta dell'abbreviato valorizzato dalla Corte precedente, deve evidenziarsi come la motivazione sia comunque da ritenere congrua alla luce dell'esiguità della sostanza in sequestro e della conseguente idoneità del solo narcotest a provarne l'efficacia stupefacente, nei limiti di un'ipotesi ricondotta a quella di rango lieve.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

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