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Ordinanza — n. 14168/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse against sentencing dismissed as inadmissible for failing to cite specific legal violations under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14168/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against the sentencing judgment inadmissible without formalities. The appellant argued for a balance between general mitigating circumstances and contested recidivism, but the court found this argument insufficient under the new procedural rules. Consequently, the appeal was rejected because it did not explicitly cite the specific legal violations required by the relevant article.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it does not specifically cite the legal violations enumerated in the governing article.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing judgment recidivism balance procedural law legal violations citation traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva; si tratta quindi di motivo inammissibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

da: TARE ERVIS nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ervis Tare ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e SS. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e contestata recidiva; si tratta quindi di motivo inammissibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. P.Q.M