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Ordinanza — n. 14167/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for minor offense qualification due to custodial measure timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14167/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Francesco Losacco's appeal against a conviction for a minor offense. Losacco argued the crime lacked sufficient gravity, but the court noted the offense occurred while he was under authorized bail restrictions. Consequently, the court upheld the conviction and ordered him to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: The minor offense provision applies only to acts of minimal criminal offensiveness, and committing a crime while under specific custodial measures precludes such qualification.

Parole chiave

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minor offense qualification custodial measures criminal offensiveness appeal dismissal procedural costs traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Sul punto, va ricordato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010
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Testo completo

posto da: LOSACCO FRANCESCO nato a BARI il 07/05/1981 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco Losacco ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta qualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, è manifestamente infondato nonché estrinsecamente aspecifico in quanto sostanzialmente distonico rispetto alle ragioni poste alla base della decisione. Sul punto, va ricordato che l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 - 01). Nel caso in esame, il giudice di merito ha coerentemente valorizzato l'elemento ostativo rappresentato dalla commissione del fatto in un momento in cui l'imputato si trovava sottoposto a misura cautelare e, in particolare, durante gli orari di autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari; risultando quindi distoniche rispetto a tali argomentazioni le censure difensive attinenti alla quantità della sostanza e al principio attivo ricavabile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M