Ordinanza — n. 14166/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: PETRONELLI FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 06/05/1999 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E Francesco Petronelli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata rideterminata la pena inflitta per il reato previsto dall'art.73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, inerente all'applicazione della recidiva, è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di precedenti specifici, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14166/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, inerente all'applicazione della recidiva, è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di precedenti specifici, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali.
Parole chiave
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posto da: PETRONELLI FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 06/05/1999 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Francesco Petronelli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata rideterminata la pena inflitta per il reato previsto dall'art.73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, inerente all'applicazione della recidiva, è comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di precedenti specifici, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziali.
Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
P.Q.MIl Con re estensore La Pr te Dona Ferranti 2026 .0 Giudiarità e Santlí