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Ordinanza — n. 14165/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for discretionary sentencing and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14165/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Donato Montrone's appeal against his criminal conviction and sentence. The appellant challenged the specific sentencing calculation and the refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing for a more lenient outcome. The court rejected these claims, affirming that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court correctly found no positive elements to justify mitigating circumstances despite the appellant's lack of prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the congruity of the sentence or deny generic mitigating circumstances if the lower court's factual findings are non-contradictory and based on the absence of positive elements.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion generic mitigating circumstances Court of Cassation review prior convictions impact procedural costs award guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod.pen
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l.
art. 133 cod. pen
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020
271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

nsigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Donato Montrone ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il primo motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851- 01); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giustificando l'irrogazione di una pena superiore al minimo sulla scorta dei due precedenti specifici da cui risultava gravato l'imputato e giungendo a una determinazione comunque inferiore rispetto alla media edittale.

Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è pure manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, 2quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze e di quelli negativi desumibili dai precedenti dell'imputato.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.MIl Co i iere estensore La Predenle Donat4la Frranti 3