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Ordinanza — n. 14164/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for reiterative and unfounded arguments regarding conviction under Article 95 of the 2002 DPR.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14164/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Alfredo Misiti's appeal against a second-instance judgment convicting him of the offense defined in Article 95 of the 2002 DPR. The appellant argued for non-punishment and legal errors, but the court found both grounds manifestly unfounded and repetitive of previous submissions. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 95 DPR 30/05/2002; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation dismisses criminal appeals where the appellant reiterates arguments already presented in the appeal act and fails to provide new, substantiated legal grounds to challenge the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal dismissal reiterative arguments Article 95 DPR 2002 manifestly unfounded procedural costs order non-punishment defense Cassazione ordinanza spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 95 DPR 30 maggio 2002
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio
Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio
Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv.
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Testo completo

nato a CINQUEFRONDI il 27/05/1986 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO dì REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alfredo Misiti ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dell'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e comunque manifestamente infondato in punto di diritto. Difetti, la Corte territoriale ha fatto coerente applicazione del principio per cui, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell'istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Sez. 4, n. 46853 del 12/10/2023, Mustacchio, Rv. 285343;

Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153). Il secondo motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen. è pure manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha fornito motivazione basata sul dato della reiterazione della condotta, posta alla base della oggettiva gravità del fatto ascritto. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.Mét\I 17 AP 6 tlfufizonw,., Marzia De 2