Cassation court dismisses appeal against conviction for recidivism, upholding sentencing balance as non-reviewable merit judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Amara Diouf against his conviction for recidivism under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court incorrectly balanced generic mitigating circumstances against the contested recidivism charge. The court ruled that this balancing act is a discretionary power of the trial judge, protected from review unless the reasoning is manifestly illogical or lacks motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The judicial assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the power of evaluation reserved to the judge of fact and is unreviewable in cassation proceedings, provided it is congruently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: DIOUF AMAR nato il 30/12/2003 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Amara Diouf ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e nonché quella prevista dall'art.62, n.4, cod.pen. (riconosciuta dal giudice di appello) e la contestata recidiva è manifestamente infondato. Dovendosi ricordare, sul punto, che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02); nel caso di specie, la Corte ha comunque ritenuto di confermare, con argomentazione non palesarnente illogica, il giudizio di equivalenza formulato dal giudice di primo grado sulla scorta del peso attribuito ai precedenti specifici gravanti sull'imputato.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
P.Q.M