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Ordinanza — n. 14160/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation, upholding criminal conviction and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14160/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Giovanni Arcone's appeal against a second-instance judgment confirming his criminal conviction. Arcone argued the lower court lacked sufficient motivation, but the court found its reasoning on criminal liability and sentencing comprehensive. Consequently, the conviction was upheld, and Arcone was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible when the lower court has thoroughly examined the facts and legal grounds for conviction and sentencing.

Parole chiave

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lack of motivation appeal criminal conviction upheld procedural costs order second instance judgment Cassation dismissal pagamento dell'ammenda contravvenzione alla circolazione contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

da: ARCONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/07/1994 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giovanni Arcone ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione in ordine al difetto di motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato. Difatti, la Corte territoriale ha compiutamente preso in esame i motivi attinenti alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato e al trattamento sanzionatorio, di modo che risulta evidentemente infondata la censura in ordine a una carenza grafica della motivazione ovvero all'adozione di un apparato argomentativo formulato meramente per relationem. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Di P.Q.M