Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14158/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for waived grounds and non-constitutional penalty issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14158/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Mario Romano's appeal against the plea-bargain sentence inadmissible. He argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and challenged the sentencing calculation, but these grounds were previously waived. The court ruled that since the defendant renounced these specific appeals, the second-instance judge was legally barred from reviewing them, limiting review only to non-waived issues.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible for waived grounds, lack of acquittal conditions, or sentencing errors not constituting legal illegality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal waived grounds inadmissibility acquittal conditions review sentencing calculation error second instance limitation remissione della pena rinuncia alla motivazione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
Art. 129 c.p.p.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
278170), così come in ordine alla qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mario Romano ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen., in relazione a due ipotesi di reato previste dall'art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I due motivi di ricorso attengono alla mancata valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito e alla dosimetria della pena. Il ricorso va dichiarato inammissibili. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), così come in ordine alla qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni dì esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore ttil. Mari 3