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Ordinanza — n. 14156/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581(d) of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14156/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Giovanni Giuliani's appeal against the Second Instance Court's judgment regarding his conviction and acquittal. Giuliani argued for a new trial based on generic complaints about sentencing and mitigating circumstances without specifying factual or legal errors. The court rejected this because the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581(d) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic objections regarding sentencing or mitigating circumstances without specifying the exact errors of fact or law.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific grounds generic contestation sentencing errors mitigating circumstances Code of Criminal Procedure inadmissible appeal sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 648 cod.pen
9 ottobre 1990, n.309, con assoluzione per quello previsto dall'art. 648 cod.pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

da: GIULIANI GIOVANNI nato a NAPOLI il 02/03/1999 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giovanni Giuliani ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con assoluzione per quello previsto dall'art. 648 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto affetto da evidente aspecificità intrinseca, in relazione al disposto dell'art.581, comma 1, lett.d), cod. proc. pen.. Difatti, la doglianza contiene una generica contestazione in ordine alla mancata applicazione del disposto dell'art.129 cod.proc.pen., alla dosimetria della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza alcuna specificazione degli errori di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M