Cassation appeal dismissed as untimely; Ministry of Economy fined for missing 15-day filing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Economy and Finance's appeal inadmissible without procedural formalities. The Ministry filed the appeal on December 29, 2025, more than fifteen days after the appellate court's order was communicated on December 10, 2025. Consequently, the court ordered the Ministry to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund, citing established principles regarding untimely appeals in correctional proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory fifteen-day period following the communication of an appellate order is inadmissible as untimely, resulting in the loss of the right to appeal and the imposition of procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico dì: SESSA CATERINA nata a VARESE il 08/10/1994 avverso l'ordinanza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Torino ai sensi degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., in quanto tardivo. Difatti, a fronte di ordinanza comunicata il 10/12/2025, il ricorso è stato proposto alla data del 29/12/2025 e, pertanto, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1, letta), cod.proc.pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria; tanto in base al principio per cui in tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (Sez. 4, n. 39441 del 06/11/2025, Rv. 288812 - 02;
Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994). P. P.Q.M