Cassation appeal dismissed as untimely; Ministry of Economy fined for procedural delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Economy and Finance's appeal inadmissible without formalities due to procedural delay. The Ministry filed the appeal on December 29, 2025, exceeding the fifteen-day deadline established for orders issued following a chamber of council proceeding. Consequently, the court ordered the Ministry to pay procedural costs and a fine to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal against an order issued following a chamber of council proceeding is inadmissible if filed after the fifteen-day deadline prescribed by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
MIA E DELLE FINANZE nel procedimento a carico di: GIULIANO ANDREA nato a LA SPEZIA il 29/12/1981 avverso l'ordinanza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Torino ai sensi degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., in quanto tardivo. Difatti, a fronte di ordinanza comunicata il 10/12/2025, il ricorso è stato proposto alla data del 29/12/2025 e, pertanto, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria; tanto in base al principio per cui in tema di riparazione dell'errore giudiziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel caso in cui sia dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della corte d'appello, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (Sez. 4, n. 39441 del 06/11/2025, Rv. 288812 - 02;
Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994). P. P.Q.M