Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 reform requiring lawyer signatures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Igumbor Onuwa Samson as inadmissible due to procedural defects. Although the defendant personally submitted the petition, the law required it to be signed by a registered lawyer after August 3, 2017. The court ruled that the personal signature rendered the appeal void under the new procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 1 comma 62 legge 23/06/2017 n. 103; Art. 571 e 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible and must be signed by a registered defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IGUMBOR ONUWA SAMSON (CUI 05JSG6J) nato il 03/01/1999 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Igumbor Onuwa Samson ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna per ipotesi di reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/06/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Il ricorso stesso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 03/08/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M