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Ordinanza — n. 14149/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14149/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Stefania Trainotti against the Court of Appeal of Venice's sentencing decision. Trainotti argued for acquittal on substantive grounds and excessive punishment without specifying her claims, while the lower court had already addressed the case within a sentencing-only proceeding. The court ruled the appeal inadmissible under Article 581(1)(d) of the Code of Criminal Procedure due to its evident lack of specificity.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as generic complaints regarding sentencing or legal qualification without detailed arguments fail to meet procedural requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing review procedural defect Criminal Procedure Code commisurazione della pena per stupefacenti censure procedurali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: TRAINOTTI STEFANIA (CUI 03CST2Z) nato a ROVERETO il 14/08/1985 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stefania Trainotti ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto affetti da evidente aspecificità intrinseca, in relazione al disposto dell'art.581, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.. Difatti, la ricorrente ha genericamente contestato la mancanza della valutazione dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. (nell'ambito di un giudizio attinente alla sola dosimetria della pena) e, senza ulteriori specificazioni, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'eccessività della pena irrogata, Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

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