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Ordinanza — n. 14148/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed penalty for waived grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14148/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review grounds for acquittal that the defendant had waived. The appellant argued for a substantive review under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that second-instance judges cannot address waived reasons or procedural nullities absent in the appeal. Consequently, the agreed penalty stands, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against agreed penalties are inadmissible if they concern waived grounds for acquittal or procedural defects not affecting the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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agreed penalty waived grounds acquittal review inadmissible appeal procedural costs remissione della pena commisurazione della pena per stupefacenti attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra
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Testo completo

NO nato a ROMA il 12/12/1967 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;4 ' •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Stefano Frateschi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen., in relazione a plurime ipotesi del reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, genericamente attinente alla mancata verifica dei presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

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