Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the sentencing in a plea bargain case, arguing a lack of motivation regarding the conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are barred because the law strictly limits challenges to specific statutory violations in plea bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible when based on generic allegations of missing verification for acquittal, as the law restricts review to explicitly listed legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
E GUIDO nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 05/12/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Guido Contreras Atauje ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione ad alcune ipotesi del reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. P.Q.M