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Ordinanza — n. 14143/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being inadmissible as it merely reiterates facts without legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely restated factual grievances already addressed in the second instance. The appellant argued the lower court's reasoning was misleading, but the court found this content identical to previous submissions. Consequently, the appeal was rejected for lacking the required critical legal argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are merely factual grievances or mere complaints without critical legal argumentation, as the function of the appeal is the reasoned critique of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances lack of legal argument reiterative complaint Court of Cassation second instance review procedural admissibility imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 73 co. 5 DPR 309/90
2659/2025, emessa in data 4 luglio 2025, ha confermato la sentenza, resa in data19 febbraio 2024, dal Tribunale di Pistoia a carico di Cordaro Gianluca Cateno, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 co.
art. 73 D.P.R. 309/1990
La decisione impugnata, infatti, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla penale responsabilità dell'imputato, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, già qualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
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Testo completo

ato a PIAZZA ARMERINA il 26/11/1980 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2659/2025, emessa in data 4 luglio 2025, ha confermato la sentenza, resa in data19 febbraio 2024, dal Tribunale di Pistoia a carico di Cordaro Gianluca Cateno, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90, perché, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, deteneva e cedeva illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il predetto veniva, pertanto, condannato alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ossia per aver i giudici di merito condannato il Cordaro sulla base di una ricostruzione processuale degli elementi di indagine totalmente fuorviante, ad avviso del ricorrente.

3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

4. Il motivo unico di ricorso non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all'analoga doglianza eccepita già con l'atto di appello, ma si limita a mere doglianze in punto di fatto. Come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584- 01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, già solo per ciò il ricorso è inammissibile.

5. Il predetto motivo è altresì inammissibile in quanto riproduttivo e reiterativo degli stessi profili di doglianza già prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado (v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). La decisione impugnata, infatti, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla penale responsabilità dell'imputato, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, già qualificata ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M