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Ordinanza — n. 14142/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14142/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14142/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti e con rinuncia ai residui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.600,00 di multa a carico di Della Fazio, Carmine Michele; in anni 5 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa a carico di Carano Antonio; in anni 3 di reclusione a titolo di aumento ex art. 81 cpv. cp. a carico di Vistola Giuseppe, in ordine al reato di cui all'art. 73 cc. 1 D.P.R.. 309/90 nonché del reato di cui all'art. 81 cpv c.p. per i ricorrenti Della Fazia e Carano, in ordine al reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, dell'art. 81 cpv c.p. nonché dell'art. 61 n. 11 quater e n. 11 quinquies c.p. per il ricorrente Vistola.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 545-bis cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14142/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve dichiararsi inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti ai senti dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va, pertanto, pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017. Giova peraltro ribadire che l'imputato che abbia acceduto ad un concordato, come nel caso di specie, il quale non prevedeva la sostituzione anzidetta, non possa dolersi con il ricorso per cassazione della mancata instaurazione di ufficio, da parte della Corte di appello, del subprocedimento di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva sostituzione nell'obbligazione revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale misure sostitutive della carcerazione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti ai senti dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
art. 545-bis cod. proc. pen
Giova peraltro ribadire che l'imputato che abbia acceduto ad un concordato, come nel caso di specie, il quale non prevedeva la sostituzione anzidetta, non possa dolersi con il ricorso per cassazione della mancata instaurazione di ufficio, da parte della Corte di appello, del subprocedimento di cui all'art. 545-bis cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

posti da: DELLA FAZIA CARMINE MICHELE nato a SAN SEVERO il 25/11/1993 CARANO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 14/02/1985 VISTOLA GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 19/04/1979 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, su concorde richiesta delle parti e con rinuncia ai residui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.600,00 di multa a carico di Della Fazio, Carmine Michele; in anni 5 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa a carico di Carano Antonio; in anni 3 di reclusione a titolo di aumento ex art. 81 cpv. cp. a carico di Vistola Giuseppe, in ordine al reato di cui all'art. 73 cc. 1 D.P.R.. 309/90 nonché del reato di cui all'art. 81 cpv c.p. per i ricorrenti Della Fazia e Carano, in ordine al reato di cui all'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, dell'art. 81 cpv c.p. nonché dell'art. 61 n. 11 quater e n. 11 quinquies c.p. per il ricorrente Vistola.

Nella medesima sentenza la Corte territoriale ha disposto altresì la sostituzione della pena detentiva con la misura della detenzione domiciliare a favore del solo ricorrente Della Fazia Carmine Michele. I predetti imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo vizio di legge in relazione all'art. 599-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale considerato valida la revoca del consenso precedentemente espresso dal Procuratore generale in relazione all'accordo sulla pena sostitutiva da concedere all'imputato Della Fazia, atteso che la revoca del consenso sarebbe ammessa solo fino a che la Corte territoriale non abbia riservato la decisione, oltreché per non aver disposto, nonché adeguatamente motivato, la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare a favore del ricorrente Vistola, essendo questa stata richiesta.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti ai senti dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, n. 4157 del 12/01/2018, non mass.). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va, pertanto, pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017. Giova peraltro ribadire che l'imputato che abbia acceduto ad un concordato, come nel caso di specie, il quale non prevedeva la sostituzione anzidetta, non possa dolersi con il ricorso per cassazione della mancata instaurazione di ufficio, da parte della Corte di appello, del subprocedimento di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.

In questo senso depongono le considerazioni già sviluppate nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto cond.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario, sicché, nel caso di sentenza che segue ad accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena detentiva con una delle pene di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 può avvenire solo qualora sia stata oggetto dell'accordo (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 -01;

Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 - 01). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.MIl C ltere estensore La Pidente Donatell lerranti DEPosrrATA CAJci 'A 1..7 026 Futvzoi