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Ordinanza — n. 14139/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of new argumentation regarding drug possession sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judge violated the duty of motivation by imposing an unfair sentence for drug possession. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already dismissed during the appellate proceedings without presenting new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already raised and rejected in the appellate decision, or if it fails to engage with the court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds duty of motivation drug possession Cassazione dismissal reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo con un unico motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, lett.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
art. 73 D.P.R. 309/1990
3533/2025, emessa in data 24 giugno 2025, ha confermato la sentenza, resa in data 19 dicembre 2023, dal Tribunale di Palermo a carico di Brancatelli Rosolino, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 co.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

OLINO nato a PALERMO il 03/10/1998 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 3533/2025, emessa in data 24 giugno 2025, ha confermato la sentenza, resa in data 19 dicembre 2023, dal Tribunale di Palermo a carico di Brancatelli Rosolino, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990, poiché al di fuori delle ipotesi consentite per legge, deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina, che per le modalità di conservazione e di frazionamento apparivano non destinate ad un uso esclusivamente personale. Il predetto veniva, pertanto, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo con un unico motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod.proc.pen. per aver il giudice di prime cure, a detta del ricorrente, in violazione dell'obbligo di motivazione, condannato l'imputato ad una pena ritenuta "iniqua".

3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

4. La doglianza sollevata risulta inammissibile in quanto riproduttiva e reiterativa degli stessi profili di doglianza già prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado (v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). La decisione impugnata, infatti, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo di pieno rispetto della previsione normativa quanto alla penale responsabilità dell'imputato, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, tenuto conto della già avvenuta riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/1990.

5. Il motivo è altresì inammissibile in quanto non si confronta con l'apparato logico-argomentativo fornito dal giudice di merito, deducendo apoditticamente un vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M