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Ordinanza — n. 14138/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable challenge to legal qualification of the fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenge regarding the legal qualification of the facts did not fall within the permissible grounds for cassation under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued for a different legal characterization of his drug-related conduct, but the Court held that such challenges are inadmissible when the accused has accepted the agreed-upon plea. Consequently, the lower court's conviction and the imposition of fines were upheld.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The appeal for cassation is inadmissible if it challenges the legal qualification of the facts, as the accused, having accepted the plea, renounces the right to contest the accusation.

Parole chiave

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inadmissible appeal legal qualification plea agreement cassation grounds drug trafficking procedural law waiver of defense reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge, inosservanza delle norme processuali e vizio ci motivazione in relazione agli artt.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Sireno Antonio ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 73 D.P.R. 309/1990
309, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge, inosservanza delle norme processuali e vizio ci motivazione in relazione agli artt. 73 D.P.R. 309/1990 e 448 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del l ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

posto da: SIRENO ANTONIO nato a FOGGIA il 27/02/1990 avverso la sentenza del 20/11/2025 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sireno Antonio ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni due e mesi otto di reclusione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge, inosservanza delle norme processuali e vizio ci motivazione in relazione agli artt. 73 D.P.R. 309/1990 e 448 c.p.p. per erronea qualificazione giuridica del fatto ascrittogli. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto attinente all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Per ciò che riguarda la qualificazione giuridica del fatto, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come parziale e atomistica sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nel caso di specie, peraltro, il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la detenzione della sostanza fosse destinata alla cessione a terzi e non all'uso personale e che altresì per via delle modalità di occultamento, delle modalità di confezionamento e dell'ingente quantitativo rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, si possa ragionevolmente escludere che il comportamento posto in essere dal Sireno potesse rientrare nell'ambito applicativo di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del l ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M