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Ordinanza — n. 14137/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse against plea bargain sentencing dismissed for exceeding statutory grounds and violating plea nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14137/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing amount outside the specific exceptions allowed under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued the penalty was excessively burdensome, but the court noted that plea bargain proceedings inherently require the accused to waive the right to contest the charges and their consequences. Consequently, the court ruled that any criticism involving the accepted agreement cannot be raised via cassation, rendering the recourse void.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, the accused renounces the right to contest the accusation, thereby precluding any cassation appeal challenging the sentencing amount or the agreement's validity.

Parole chiave

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plea bargain proceedings inadmissible appeal sentencing amount waiver of contestation cassation grounds commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso, concernente l'entità della pena è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

RO nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/07/2004 avverso la sentenza del 18/11/2025 del TRIBUNALE dì TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pallonetto Pietro ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 deducendo vizio di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione penale ritenuta eccessivamente onerosa. Il ricorso deve considerarsi inammissibile. Considerato che il ricorso, concernente l'entità della pena è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; profili questi non ravvisabili nel caso di specie.

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.Mì Do Ferranti 26